REGOLAMENTO PULIZIA RURALE
Titolo I
GENERALITA’ DEL REGOLAMENTO
Art. 1. Limiti del regolamenti
Art. 2. Oggetto del servizio di polizia rurale
Art. 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale
Art. 4. Ordinanze del Sindaco.
Titolo II
RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI
Art. 5. Passaggio sui fondi privati
Art. 6. Passaggio su fondi comunali
Art. 8. Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago
Art. 10. Appropriazione di prodotti
Art. 11. Controllo su appropriazione dei prodotti
Art. 12. Innaffiamento per aspersione di ortaggi
Art. 13. Assunzione bestiame forestiero a soccida
Titolo III
CACCIA, PESCA
Art. 17. Costruzione dei fabbricati rurali
Art. 18 – Divieto di abbandono di rifiuti
Art. 19. Depositi di esplosivi ed infiammabili
Art. 23. Abbeveratoi per animali
Titolo V
FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE
Art. 25. Disciplina piantamento alberi di medio fusto (altezza tra 1 metro e 3 metri)
Art. 26 – Norme da osservarsi per i nuovi piantamenti
Art. 27. Libero deflusso delle acque
Art. 28. Distanze per fossi, canali e alberi
Art. 29. Regimazione delle acque
Art. 30. Spurgo e pulizia fossi e canali
Art. 31. Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde
Art. 32. Lavorazioni del terreno
Art. 33. Canali ed opere consortili
Art. 34. Dilavamento superficiale acque piovane
Art. 35. Difesa contro le malattie delle piante
Art. 37 . Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.
Art. 38. Contenitori di antiparassitari
Art. 39. Residui di coltivazione
Art. 40. Terreni ingerbiditi e vigneti incolti
TITOLO VII
norme relative al pascolo
capo I del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.
capo II del bestiame trovato incustodito
capo III el transito delle mandrie e dei greggi
TITOLO VIII
norme relative alla protezione delle piante
TITOLO IX
norme per i terreni soggetti a vincolo idrogeologico-forestale
TITOLO X
disposizioni relative agli incendi dei fabbricati rurali
TITOLO XI
TITOLO XII
malattie bestiame e trasporto letame
Titolo XIII
manutenzione ed uso delle strade
TITOLO XIV
disturbo della quiete pubblica
TITOLO XV
rispetto della sicurezza, della salute e della tranquillita’ altrui.
TITOLO XVI
TITOLO XVII
TITOLO XVII
disposizioni transitorie e finali
REGOLAMENTO
Titolo I
GENERALITA’ DEL REGOLAMENTO
Art. 1. Limiti del regolamento
Il presente
regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale
facente parte
della zona rurale .
Art. 2. Oggetto del servizio di polizia rurale
Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune:
- la regolare
applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano
in genere
le coltivazioni, le attività agricole, la realtà rurale nella sua
globalità;
- la tutela,conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell’interesse dell’attività agraria;
- il rispetto
dell’ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei
fossi,
rii ed altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
- il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico;
Art. 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale
Il servizio di
polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e
agenti della
Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia
Giudiziaria, a norma delle disposizioni
vigenti. In assenza di Polizia Municipale, tale servizio può essere svolto su
incarico specifico del
Sindaco da Messo Comunale, Cantoniere Comunale, Assessore o Consigliere
Comunale.
Art. 4. Ordinanze del Sindaco.
Le ordinanze emanate
dal Sindaco o dai funzionari comunali competenti, ai sensi delle disposizioni
vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono
indirizzate, il preciso oggetto
per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all’adempimento,
le disposizioni legislative
o regolamenti di base alle quali è fatta l’intimazione e le sanzioni a
carico degli inadempienti.
Titolo II
RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI
Art. 5. Passaggio sui fondi privati
E’ proibito entrare o
passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti
e non muniti di recinti o ripari.
Gli aventi diritto di
passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto
temporaneamente
il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non
vengano danneggiati i raccolti
pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi
stessi.
Il diritto di
passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù
legittimamente
acquistata o il permesso ottenuto dal proprietario. Non si dovrà cioè
deviare dalla strada consueta o
espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il
diritto di passaggio è
concesso solo ai pedoni.
E’ vietata qualsiasi
forma di occupazione anche temporanea di fondi ed aree agro-silvo-pastorali o
incolti,
nonché di manufatti rurali ed agresti, sia di proprietà pubblica, che
privata senza il consenso del proprietario
e/o dei legittimi beneficiari.
Art. 6. Passaggio su fondi comunali
E’ vietato il
passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di
attraversare i
terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni
privati, dettate nell’articolo precedente.
E’ vietato in ogni
caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del
Comune. E’
pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con
quelli comunali e con le strade
pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco ed averne
ottenuta l’autorizzazione.
La definizione e la
realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in
forma
organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata
in forma scritta dal Sindaco.
Il concessionario di
tali autorizzazioni è responsabile di tutte le attività agricole condotte sul
fondo,
comprese le aspersioni di antiparassitari e di sostanze contro le erbe
infestanti e di tutte quelle
operazioni che possono in qualche modo causare danno a coloro che percorrono
tali sentieri.
Art. 8. Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago
E’ vietato
attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli
fuoristrada, motocicli
da motocross e motori in genere senza specifico consenso degli aventi diritto.
Con riferimento alle
norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari
su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al
risarcimento di eventuali
danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.
Con richiamo alle
disposizioni dell’articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli
apicoltori
potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a
poggiarsi soltanto quando
il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia
cessato durante due giorni di inseguirli.
In base all’art. 843cc il proprietario del fondo può impedirne l’accesso se raccoglie e consegna lo sciame al proprietario
Art. 10. Appropriazione di prodotti
Con richiamo al
Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare,
vendemmiare, rastrellare
e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del
raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto,
dovrà essere presentato ad ogni richiesta
agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad altri incaricati del servizio di
Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo
sia consenziente ecostantemente presente
sul posto, non occorre il permesso per iscritto.
Nel caso di frane che
spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il
proprietario della
coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per
l’annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.
I frutti cadenti
dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al
pubblico transito,
appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può
impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
E’ vietato recuperare
le nocciole dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita
autorizzazione
del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.
Sono fatte salve le
attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative
alla raccolta
dei funghi.
Art. 11. Controllo su appropriazione dei prodotti
Gli incaricati del
servizio di Polizia Rurale quando sorprendono in campagna persone che abbiano
con
sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti
della terra e che non siano in grado
di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle
ai competenti uffici Municipali per gli accertamenti del caso, fermi restando
gli obblighi derivanti loro
dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.
Analogo provvedimento
possono assumere, specialmente al tempo dei raccolti, nei confronti di coloro
che, dando sospetto di furto, si trovino a vagare per la campagna.
Art. 12. Innaffiamento per aspersione di ortaggi
E’ proibito
innaffiare per aspersione gli ortaggi con liquami di pozzo nero, con
colaticcio,
o acque luride o inquinate;
L'utilizzazione in
agricoltura degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici è disciplinata
ai
sensi dell'art.7 della L.R. 3 luglio 1996, n.37 e s.m.i;
Art. 13. Assunzione bestiame forestiero a soccida
Il soccidario e il
soccidante al momento della stipula del contratto devono segnalare la cosa al
servizio veterinario competente per gli adempimenti di registrazione in
banca dati nazionale
dell’anagrafe zootecnica previsti dalla normativa in materia.
E' vietato fare
impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune.
E' pure vietato piantare siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli
comunali e con le strade pubbliche e vicinali.
Con richiamo all'art. 626 n. 3 del Codice Penale, è vietato,
senza il consenso del conduttore,
di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche
se spogliati interamente del raccolto.
Titolo III
CACCIA, PESCA
L’esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolo IV
COSTRUZIONI E CASE RURALI
Art. 17. Costruzione dei fabbricati rurali
E’ vietato depositare o abbandonare rifiuti,
carrozze o rottami di macchine agricole in prossimità
delle abitazioni o in campagna aperta.
I rifiuti dovranno essere smaltiti con le
modalità delle vigenti disposizioni mediante deposito
negli appositi contenitori o aree di raccolta, mentre i rottami di macchinari
presso le officine
autorizzate per la demolizione.
Art. 19. Depositi di esplosivi ed infiammabili
Dovendosi costruire o gestire depositi o
magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed
infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l’interessato dovrà sottostare alle
disposizioni che
disciplinano tale materia.
I cortili, le aie e gli orti annessi alle case
rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo
da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello
stillicidio dei tetti e
delle acque d’uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc..
E’ vietato tenere stillicidi e disperdere acque
di scarico in fossi aperti o di creare ristagni in fondi
confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d’igiene e sanità
previste dalla legge.
E’ vietato tenere latrine non conformi alle norme igieniche e sanitarie vigenti.
Le stalle con due o più bovini o equini adulti
devono essere fornite di apposita concimaia,
costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del
T.U. delle LL.SS.
27 Luglio 1934, n. 1265, nonché dal regolamento comunale d’igiene.
Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d’acqua.
Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla
concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno
essere autorizzati, previo parere del servizio d’igiene pubblica in aperta
campagna lontano dalle
abitazioni a conveniente distanza da corsi d’acqua ed in località che non diano
luogo, per la loro
posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l’acqua del sottosuolo.
Restano ferme per gli
allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1°
classe.
I cani a guardia degli edifici rurali, siti in
prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi
ma devono essere assicurati ad idonea catena, salvo che l’edificio o il luogo
da vigilare siano
recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che
transitano sulla strada.
Le piccole attrezzature di riparo dei cani da
guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi
debbono essere alla distanza minima di 5 metri dal confine delle proprietà
vicine.
I cani non condotti al guinzaglio quando si
trovino in luogo pubblico devono essere muniti di
museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da
pastore e quelli da
caccia quando vengono rispettivamente utilizzati
in presenza del proprietario per la guardia delle
greggi e per la caccia.
Gli abbeveratoi debbono essere tenuti
costantemente puliti. E’ vietato di lavare in essi il bucato e
di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il
lavaggio degli
animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli. Le vasche per abbeverare
gli animali devono
essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.
TITOLO V
FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE
1 ) Per i piantamenti a filare unico da porsi lungo le strade comunali la
distanza da osservarsi
è di metri 4 dal confine strada (ciglio esterno del fosso di scolo stradale). Se
non esiste fosso
laterale di scolo la distanza da osservarsi è di metri 5 dal margine
carreggiabile.
2) Per i piantamenti a più filari o a
bosco da porsi vicini a terreni coltivati (prati o campi), la
distanza da osservarsi è di metri 12 dal confine del vicino, ovunque cada e di 6
metri dal confine
del vicino per i terreni palesemente non coltivati ed abbandonati.
3) Per i piantamenti da porsi vicino ai
fabbricati la distanza da osservarsi è di metri 15 dai
muri perimetrali.
4) Per i piantamenti da porsi vicino ad
opere di recinzione in muratura, malta cementizia o
simili, anche se la parte superiore di dette opere è costituita da rete
metallica o altri materiali a
completamento del muretto base, la distanza da osservarsi è di metri 12. Qualora
la distanza tra le
opere di recinzione e muri perimetrali del fabbricato sia inferiore ai metri 5,
la distanza da
osservarsi per il piantamento è di metri 15 dai muri perimetrali del
fabbricato.
5) Per i piantamenti di pioppi e conifere da
porsi lungo le strade comunali la distanza da
osservarsi è di metri 7 dal confine strada (ciglio esterno del fosso di
scolo stradale).
Art. 25. Disciplina piantamento alberi di medio fusto (altezza tra 1 metro e 3 metri)
1) Per
i piantamenti di alberi di medio fusto da porsi lungo le strade comunali la
distanza da
osservarsi è di metri 3 dal margine carreggiabile della strada.
2) Per i piantamenti da porsi vicino a
terreni coltivati (prati e campi), la distanza da osservarsi
dal confine del vicino, ovunque cada, è di m.3 .
3) Per i piantamenti da porsi vicino ai
fabbricati la distanza da osservarsi
è di metri 7 dai muri perimetrali .
4)In deroga al disposto dell’art. 892 c.c. la
distanza da osservarsi per i vigneti è di metri 1,50
dai confini della strada pubblica .
5) In deroga al disposto dell’art. 892
c.c. la distanza da osservarsi per le piantagioni a vivaio
è di metri 3,00 dai confini , le piantine costituenti il vivaio dovranno
tuttavia essere rimosse entro
tre anni dalla loro messa a dimora .
Art. 26 – Norme da osservarsi per i nuovi piantamenti
1) Per i piantamenti da porsi vicino a
terreni già coltivati a piantagione la distanza da
osservarsi deve essere pari a quella insita tra la piantagione esistente ed il
confine del vicino.
2 ) La messa a dimora e la coltivazione di
piante ornamentali e di frutta nell'interno dei recinti
con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal
presente regolamento,
ma ricade nelle disposizioni del codice civile.
3) Per quanto non è espressamente disposto
dal presente regolamento si fa rinvio a quanto
dispone il codice civile, il codice di procedura civile ed ogni altra norma
legislativa in materia.
E’ fatto assoluto divieto di reimpianto e obbligo
di taglio periodico degli Alberi a crescita
spontanea. Per tutti gli altri casi, non contemplati dal presente Regolamento,
si dovrà fare
riferimento al vigente Codice Civile, ed in particolare agli artt. 892, 893,
894, 895, 896, 897, 898,
899”.
Per la messa dimora di piante da giardino e nei
cortili compresi nel centro abitato, perimetrato
dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice
Civile, salvo per le
siepi e gli arbusti che devono avere una distanza minima di MEZZO METRO dal
confine vicinale.
E’ vietato eseguire piantagioni, sia pure
osservando le distanze indicate precedentemente, in
corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa
visibilità.
E’ concesso piantare arbusti, siepi e salici sui
cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento,
previa richiesta e sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Le piante che nascono o che crescono
spontaneamente sono a disposizione del proprietario o
conduttore del fondo, purché la loro posizione rispetti le medesime distanze
previste per quelle
messe a dimora.
4) Le presenti norme abrogano tutte le
disposizioni regolamentari precedentemente adottate.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti, anche se contrari al presente
regolamento, per le piantagioni o le
coltivazioni esistenti all'atto della sua entrata in vigore, e fino al loro
abbattimento.
L’Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere
che si estirpino a
spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi, ed arbusti che siano
piantati o che crescano
spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.
Art. 27. Libero deflusso delle acque
I proprietari dei terreni su cui defluiscono per
via naturale acque di fondi superiori non possono
impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed
origine.
Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad
inoltrarsi dentro i rii, fossi e canali in modo tale
da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e le sponde dovranno
essere tenute
sgombre da alberi, sottobosco, sterpaglie e quant’altro possa impedire il
deflusso delle acque.
In caso di trascuratezza o di inadempienza da
parte del proprietario o di chi per esso, il Comune
potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore.
Art. 28. Distanze per fossi, canali e alberi
Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e
scavi in genere, la distanza dai confini deve essere,
come minimo, pari a m. 1,50 indipendentemente dalla profondità dei medesimi e
salvo diversi
accordi tra i confinanti
Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli
stradali, la distanza va sempre mantenuta a m. 1,50 e
viene misurata dal punto d’inizio della scarpata ove esistente ovvero alla base
dell’opera di
sostegno, dal ciglio stradale negli altri casi.
Per la distanza degli alberi è necessario
attenersi alle distanze previste dall’allegato “A” al
presente regolamento.
Art. 29. Regimazione delle acque
E’ necessario richiedere il consenso del
proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di
drenaggio sotterraneo.
Per evitare ristagno dell’acqua è consigliabile
sfociare nei rivi, nei fossi e nei canali
concordemente con i proprietari.
E’ proibito danneggiare in qualsiasi modo (con
scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture
delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.
Secondo le norme del Codice civile è proibito a
chiunque di deviare l’acqua piovana o sorgiva dal
suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E’ altresì proibito
convogliarla con tubazioni od
altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante.
Queste opere vanno concordate con i confinanti,
che anche se danno il loro consenso per
l’attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di
realizzazione.
I fossi stabiliti nelle proprietà private per
rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il
deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con
inclinazione tale che le
acque non possano produrre erosioni.
Così pure i terreni seminativi nudi od arborati,
dovranno essere lavorati nel senso del minor
pendio.
Art. 30. Spurgo e pulizia fossi e canali
Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di
scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di
provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in
maniera che, anche in
caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi
senza pregiudizio e
danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
Gli attraversamenti dei fossi delle strade
comunali e vicinali che servono per l’accesso alle
proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari.
Art. 31. Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde
I proprietari di fondi sono obbligati a tenere
regolate le siepi vive in modo da non restringere o
danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre
i fondi confinanti o il
ciglio stradale, impedendo la libera visuale.
Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di
acqua e ponti laterali alle strade che servono per
l’accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade, senza
ostacolare l’accesso
degli aventi diritto e impedendo la libera visuale.
I proprietari dei terreni coerenti alle strade
comunali hanno l’obbligo altresì di tenere pulite le
scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole
porzioni di terreno
franato nella cunetta stradale.
In caso di trascuratezza o di inadempienza da
parte del proprietario o di chi per esso, il Comune
potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la
contravvenzione
accertata.
Art. 32. Lavorazioni del terreno
I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di
altro uso pubblico non possono lavorare il terreno
dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso uno
spazio di almeno m.
1,50 per creare la regolare capezzagna e per volgere l’aratro ed i mezzi
meccanici senza provocare
danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.
Inoltre, dovendo provvedere all’impianto di nuovi
vigneti o al reimpianto di esistenti su
appezzamenti situati lungo strade comunali o di grado superiore (provinciali,
statali) tra il fondo
coltivato ed il ciglio della strada o dalla cunetta ove esistente,deve essere
rispettata la distanza
minima di 3 metri onde permettere la formazione della capezzagna e di 2 metri
qualora l’impianto
delle viti avvenga in senso longitudinale rispetto alla strada . Gli impianti
già esistenti all’entrata
in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano ad una distanza
inferiore a 3 metri
sono tollerati purché siano collocati a non meno di metri 1,5 dal ciglio della
strada medesima:
In ogni caso, se nello svolgimento delle
operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici,
verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono
tenuti al risarcimento dei
danni arrecati oppure al ripristino a loro spese.
Art. 33. Canali ed opere consortili
Per la manutenzione dei canali e delle altre
opere consortili destinati all’irrigazione ed allo scolo
delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del
consorzio stesso.
In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.
Art. 34. Dilavamento superficiale acque piovane
I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in
particolare quelli impiantati a rittochino) e degli altri
coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento
superficiale verso le proprietà
e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà
ed alle strade
sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o
altri interventi e la loro
sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.
Una particolare attenzione dev’essere dedicata ai
terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine
di evitare danni e contrattempi alla collettività.
Nel caso queste precauzioni non vengano assunte
in maniera adeguata o vengano eseguite
lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o
alle strade sottostanti si
ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale
portata), i proprietari
ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.
TITOLO VI
IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA PER LA DIFESA DALLE MALATTIE DELLE PIANTE
Art. 35. Difesa contro le malattie delle piante
Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:
Nella evenienza di comparsa di crittogame
parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi
all’agricoltura, l’Autorità comunale, d’intesa con i competenti uffici
provinciali per l’agricoltura e
con l’osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di
volta in volta,
disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei
fondi, dai
conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro
tali parassiti in
conformità della legge 18 Giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa
delle piante
coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
Salve le disposizioni dettate dalla predetta
legge 18 Giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel
regolamento per l’applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 Ottobre
1933, n. 1700, e
modificate con R.D. 2 Dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai
conduttori a
qualunque titolo, ed altri comunque interessati all’azienda, di denunciare
all’Autorità Comunale, al
competente Servizio Regionale per l’agricoltura o all’Osservatorio
fitopatologico, la comparsa di
insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che
appaiano diffusibili
o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che
venissero all’uopo
indicati;
Verificandosi casi di malattia diffusibile o
pericolosa, i proprietari ed altre persone comunque
interessate all’azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di
piante esposte
all’infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall’Osservatorio
fitopatologico
competente per il territorio.
Nella lotta contro i parassiti della vite e degli
alberi da frutto dovranno essere usati i principi attivi
che non siano tali da creare danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli
operatori agricoli, i
quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di evitare i pericoli
di inquinamento
dell’ambiente e diffusione nociva per piante, animali e persone.
L’eventuale lotta contro le erbe infestanti, deve
essere condotta con principi attivi che non possano
recare danni ad animali e persone.
Deve essere data preventiva comunicazione al
Servizio di Igiene pubblica ed al Comune dei
programmi di trattamenti che utilizzano presidi sanitari di I^ classe
tossicologica. La
comunicazione deve contenere:
1) il nominativo del committente
2) il nominativo del responsabile del trattamento
e gli estremi del patentino per l’uso di prodotti di
I^ classe.
3) una descrizione del territorio con la
segnalazione di zone sensibili (corsi d’acqua, abitazioni,
allevamenti, approvvigionamenti idrici, ecc.)
4) le colture da trattare
5) l’indicazione del presidio sanitario usato per
singola coltura, gli estremi della registrazione e le
quantità previste
6) l’indicazione dei mezzi con cui saranno effettuati i trattamenti
7) il sistema previsto per lo smaltimento dei contenitori vuoti.
Le operazioni di diserbo o di difesa
antiparassitaria dovranno essere effettuate in condizioni
metereologiche tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da
trattare, ed
adottando tutte le precauzioni onde evitare il fenomeno della deriva.
Art. 37 . Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.
I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei
devono essere effettuati secondo le prescrizioni del
Ministero della Sanità , su superfici di terreno coltivate a monocoltura
sufficientemente estese
(particelle contigue di almeno 10 ettari) evitando la deriva e la contaminazione
ambientale oltre i
confini stabiliti.
All’interno delle zone da trattare le zone
sensibili (abitazioni, sorgenti, corsi d’acqua, allevamenti
di bestiame, strade aperte al traffico) devono essere tenute ad almeno 150 metri
dalla linea di volo
ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non
inferiore a 60 metri.
Non è invece ammesso il sorvolo sulle zone abitate.
Art. 38. Contenitori di antiparassitari
Non è consentito abbandonare all’aperto interrare
o bruciare contenitori di prodotti antiparassitari
di qualsiasi genere.
Art. 39. Residui di coltivazione
Al fine di ridurre la propagazione ed i danni
della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui
delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati con
bruciamento,
sminuzzamento e relativo interramento, oppure con asportazione dai vigneti per
altri usi.
Art. 40. Terreni ingerbiditi e vigneti incolti
Al fine di evitare il diffondersi di insetti
infestanti (ad esempio metcalfa) i terreni incolti o a
gerbido devono essere convenientemente e regolarmente ripuliti sull’intera
superficie. Le
operazioni di ripulitura dei terreni dovranno essere eseguite nei mesi estivi.
Qualora il proprietario del fondo a gerbido non
provvedesse alla pulizia dello stesso, il confinante
può segnalare il mancato adempimento all’Ufficio di Polizia municipale che
provvede al
preventivo accertamento e ad avvisare il Sindaco il quale può emanare eventuale
ordinanza in
merito.
Se a tale operazione non provvederanno i
proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita dal
Comune che potrà poi farsi rimborsare le spese dai proprietari dei fondi
ingerbiditi.
Previa perizia asseverata di un esperto in
materia, designato dalla Commissione dell’agricoltura, è
fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo
trattati, sono focolai di
gravi infezioni (Oidio, Peronospora, metcalfa, flavescenza dorata, ecc..) Le
spese della perizia
saranno comunque addebitate al proprietario del fondo a gerbido.
Qualora il proprietario non fosse in grado di
provvedere, il comune potrà fare eseguire l’estirpo. In
tal caso, tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.
CAPO I
- Del pascolo sui fondi privati e sui
fondi comunali.
Art. 41.
Nessuno può condurre animali a pascolare nei
fondi altrui, in qualsiasi epoca e stagione dell'anno,
senza essere munito di licenza scritta dal conduttore del fondo. La licenza
dovrà essere esibita ad
ogni richiesta degli agenti di Polizia rurale o della forza pubblica.
Art. 42.
E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi
comunali, anche se concessi in uso alla
generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata
deliberata dal Consiglio
Comunale e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il
godimento degli usi
civici e delle leggi forestali.
Art. 43.
Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed
all'articolo 672 del Codice Penale è vietato lasciare
bestiame al pascolo, sia sui fondi comunali, sia sui fondi privati, senza
custodi, salvo in aree
recintate che non permettano la fuoriuscita del bestiame.
Art. 44.
E' vietato il pascolo degli animali di qualunque
specie lungo le strade, siano pubbliche che private
e lungo i fossi delle medesime, sugli argini dei fiumi e torrenti.
Art. 45.
Il pascolo durante le ore di notte è permesso
soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi,
tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero
derivare alle proprietà
circostanti.
Art. 46.
Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare
abusivamente sui fondi comunali o di proprietà
altrui e lungo le strade viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che
non sia stato
rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 843, 924
e 925 del Codice
Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell’autorità
giudiziaria per assicurare il
risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.
CAPO III - DEL
TRANSITO DELLE MANDRIE E DEI GREGGI
Art. 47.
I mandriani, i pastori e i caprai che per
ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel
territorio di questo Comune, devono farne domanda al Sindaco ed ottenere
analogo foglio di
autorizzazione nel quale saranno indicate con precisione le strade da seguirsi
nello spostamento.
Art. 48.
Tale domanda dovrà contenere:
a) l'indicazione dei luoghi dove il richiedente tiene o conduce a pascolo il bestiame;
b) l’indicazione della specie e del numero degli animali che si vogliono introdurre;
c) l'indicazione delle strade che si
intendono seguire e dei luoghi di sosta dalla località di partenza
a quella di arrivo.
- Per gli ovini dovrà inoltre essere
presentato il certificato relativo alle condizioni sanitarie degli
animali.
Art. 49.
E' proibito legare animali alle piante o comunque
lasciare che gli animali danneggino le piante
appartenenti al Comune o ai privati.
Art. 50.
E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui
animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai
prodotti.
TITOLO IX
NORME PER I TERRENI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE
a) Nei terreni soggetti a vincolo
idrogeologico l'utilizzazione dei boschi, dei terreni pascolivi, dei
terreni cespugliati, il pascolo dei boschi e nei terreni cespugliati, il
dissodamento dei terreni nudi e
saldi, la lavorazione dei terreni a coltura agraria, la riduzione dei boschi e
dei terreni nudi e saldi in
altre qualità di coltura e qualsiasi movimento di terreno sono soggetti
all’osservanza delle
disposizioni delle leggi e dei regolamenti forestali in vigore.
b) Alberi di Natale.
Con richiamo all'art. 22 delle Prescrizioni
di massima e di Polizia Forestale, le piante, rami o
cimali, destinati al commercio degli “Alberi di Natale” provenienti sia da
boschi sia da vivai,
debbono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegni
rilasciati o prescritti
dall'Amm. Economia Montana e Foreste, allo scopo di accertarne la provenienza da
tagli o colture
legittimi.
I contrassegni saranno quelli prescritti
dall'Autorità Forestale per gli alberi, rami o cimali
provenienti dai boschi; per quelli provenienti dai vivai potranno anche essere
forniti e autenticati
dalla ditta produttrice.
Art. 52.
Con richiamo all'art. 449 del Codice Penale, per
allontanare. e prevenire il pericolo di incendio
dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
a) gli edifici e le case dove si accendono
fuochi dovranno essere muniti di camini ben costruiti
e sistemati in maniera tale che la loro superficie esterna risulti discosta da
qualsiasi orditura
combustibile ed in particolare dalle travi e dai travetti in legno del tetto.
Tali camini dovranno
sporgere sopra i tetti dell'altezza necessaria ad assicurare il loro buon
tiraggio;
b) le case sul cui tetto sono aperte finestre dei fabbricati
attigui più alti, dovranno avere i
fumaioli ad un'altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;
c) è proibito di adoperare nelle stalle,
nei fienili o nei luoghi dove sono depositi di legna,
carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile e nei fabbricati
adibiti ad azienda
agricola, fiamme, aperte o installazioni elettriche irrazionalmente disposte e
fatte con fili
insufficientemente isolati.
Art. 53.
IN CASO Dl INCENDIO
A) nessuno potrà impedire l'uso delle
proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei
propri utensili adatti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti
all'opera di estinzione si
introducano nella casa e sui tetti, con i relativi attrezzi ove lo
richieda chi dirige l'opera di
spegnimento o di isolamento, salva la rifusione dei danni a chi di ragione;
B) qualora fossero previsti impianti di
conduttura in pressione per la distribuzione idrica, tali
impianti siano muniti di idranti (o bocche d'incendio) a raccordo del tipo UNI.
Art. 54.
E' proibito accendere, sia di giorno sia di
notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi e falò per le
vie e le piazze pubbliche e vicino alle case od ai pagliai.
Art. 55.
E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le acque pubbliche.
Art. 56.
Le vasche per abbeverare gli animali devono
essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso
domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso
domestico.
Art. 57.
A norma dell'art. 632 del Codice Penale è
proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva
dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade.
Art. 58.
A norma dell'art. 632 del Codice Penale nessuno
può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo
i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo
stesso dicasi dei canali
di scolo.
Art. 59.
I fossi stabiliti nelle proprietà private per
rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il
deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con
inclinazione tale che le
acque non possano produrre erosioni.
TITOLO XII
MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME
Art. 60. Obbligo di denuncia
I proprietari o detentori degli animali, a
qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all’Autorità
Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o
sospetta di esserlo,
compresa fra quelle indicate nell’Art. 1 del regolamento di polizia veterinaria
8 Febbraio 1954,
n.320 e nella circolare n.55 in data 05 Giugno 1954 dell’Alto Commissariato per
l’igiene e la
sanità.
Art. 61. Malattie contagiose
Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche
prima dell’intervento dell’Autorità sanitaria cui sia
stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o
sospetti di esserlo, dovrà
provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo
degli abbeveratoi e
dei corsi d’acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o
sospetti di esserlo, dovranno
uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente
autorità.
Art. 62. Animali morti per malattie infettive
L’interramento degli animali morti per malattie
infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve
essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Servizio veterinario
dell’A.S.L. locale .
Art. 63. Igiene delle stalle
Il bestiame deve essere tenuto in stalle
sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di
manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco
od altre materie.
E’ vietato tenere nelle stalle animali da cortile.
Art. 64. Trasporto del letame, e spurgo di pozzi neri
Per il trasporto del letame d’ogni genere e per
lo spurgo di pozzi neri dovranno essere osservate le
disposizioni del regolamento d’igiene.
Il letame potrà essere trasportato in qualunque
ora del giorno, purché sia contenuto in carri o
rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve, inoltre, essere coperto
con teloni durante il
trasporto nell’attraversamento di centri abitati.
Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di
abitazioni (escluse le concimaie autorizzate) ed in
luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere
interrato mediante
fresatura o analoga operazione agricola entro 24 ore dallo spandimento a
decorrere dal 1^ aprile al
31 ottobre.
Lo spandimento del liquame stoccato a norma di
legge nelle apposite vasche, potrà essere eseguito
esclusivamente nei terreni comunicati alla Provincia nel Piano di smaltimento da
questa
autorizzato e deve essere interrato immediatamente mediante fresatura o
operazione agricola
analoga.
Lo stoccaggio della pollina proveniente da
allevamenti zootecnici deve avvenire nel rispetto della
vigente normativa in materia di utilizzo e smaltimento in agricoltura dei reflui
zootecnici, e nel
caso di spandimento dovrà essere immediatamente interrata mediante fresatura od
analoga
operazione.
TITOLO XIII
MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE
Art. 67.
Sulle
strade dove il Comune effettua il servizio di sgombero neve al fine di
mantenere la
carreggiata libera i proprietari dei terreni limitrofi a dette strade dovranno
tagliare, annualmente, i
rami delle piante e degli arbusti, compresi nella fascia di due metri di
profondità e per metri
quattro in altezza, per evitare che piegandosi sotto il peso della neve
ostruiscano il sedime stradale.
Dovranno altresì essere tagliati su tutte le
strade comunali e vicinali i rami e gli alberi secchi che
costituiscono pericolo per la circolazione stradale.
Art. 69.
Nelle strade interpoderali gli aventi diritto di
passaggio, qualora i frontisti non abbiano provveduto
a tagliare i rami e gli arbusti che impediscono il libero transito ai mezzi
agricoli, possono
provvedere direttamente, previo avviso scritto ai proprietari frontisti,
lasciando il legname tagliato
ordinatamente accatastato.
Art. 70. Transito di mezzi cingolati
E’ fatto divieto di transito e manovra con mezzi
cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e
classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I
trasgressori di tale
norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione
stabilita dal
Sindaco in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi
industriali
cingolati.
Art. 71. Strade vicinali ed interpoderali
Coloro che, transitando su strade comunali,
interpoderali e vicinali con carichi eccessivi, le
danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese.
E’ vietato altresì fare opere, depositi od
ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali o
vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le
dimensioni, la forma e l’uso
delle stesse.
Tutti gli utenti di strade interpoderali e
vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione
delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La necessità
di spese o di
manodopera è stabilita da chi ne fa maggiormente uso. La misura della quota di
concorso sarà
proporzionata alle dimensioni dei terreni di ogni proprietario.
Le strade vicinali ed interpoderali debbono
presentare opportune opere di regimazione delle acque.
TITOLO XIV
DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA
Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi
beni per quelle colture e quegli allevamenti di
bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo
od incomodo per i
vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari
colture.
Quando si renda necessario per tutelare la quiete
e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i
provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del
bestiame e nelle
colture.
E’ vietato l’allevamento nei pressi di centri abitati di animali particolarmente fastidiosi.
TITOLO XV
RISPETTO DELLA SICUREZZA, DELLA SALUTE E DELLA TRANQUILLITA’ ALTRUI.
Art. 74. Colture agrarie e loro limitazioni
Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi
beni per quelle colture e quegli allevamenti di
bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo
od incomodo per i
vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari
colture.
Quando si renda necessario per tutelare la quiete
e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i
provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del
bestiame e nelle
colture.
Art. 75. Accensione fuochi
Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso
accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti senza
essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d’incendio. In
nessun caso si possono
accendere fuochi all’aperto se non a distanza superiore a 100 ml. dalle case,
stalle, fienili, pagliai e
simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un
numero sufficiente di
persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti
completamente. I fuochi
dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.
E’ proibito accendere, sia di giorno che di
notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le
vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso
scritto delle autorità
competenti.
Le domande per disboscamenti e per svincoli
idrogeologici, volte rispettivamente alla Guardia
Forestale ed alla Regione Piemonte onde ottenere le debite autorizzazioni,
debbono essere
depositate in copia presso il Comune per opportuna conoscenza.
TITOLO XVI
Le trasgressioni alle norme del presente
regolamento sono accertate dal Sindaco, dal responsabile
del servizio competente, dal Messo Comunale, dagli Assessori e Consiglieri
incaricati, dagli
Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria.
Le violazioni al presente regolamento salvo che
il fatto non costituisca o non sia punito da
disposizioni speciali, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da
euro 51,65 ad euro 516,46. Si applicano le vigenti norme in materia di pagamento
in misura
ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione previste dalla già citata
legge 689/81. Per le
violazioni di cui all’articolo 50 e 51 si applica una sanzione amministrativa da
euro 258,23 ad euro
1549,37.
Oltre al pagamento della sanzione prevista,
l’organo competente può ordinare la rimessa in
pristino e disporre l’esecuzione d’ufficio dei danni arrecati e delle
modificazioni provocate,
quando ricorrono gli estremi
Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle
ordinanze emanate dall’organo competente, salvi i
casi previsti dall’Art.650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti
generali e speciali,è
punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 103,29 ad euro
1032,91.
Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla
legge e dal presente regolamento, al trasgressore,
in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la
sospensione della
concessione o dell’autorizzazione nei casi seguenti:
1. Per recidiva nell’inosservanza delle
disposizioni del presente Regolamento attinenti alla
disciplina dell’attività specifica del concessionario;
2. Per la mancata esecuzione delle opere di
rimozione, riparazione o ripristino,conseguenti al fatto
infrazionale;
3. Per la morosità nel pagamento dei tributi e
diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza
della concessione;
La sospensione può avere una durata massima di
giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si
sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la
sospensione stessa è
stata inflitta.
I funzionari e gli agenti, all’atto di accertare
l’infrazione, possono procedere al sequestro cautelare
delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l’infrazione e
debbono procedere al
sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose
stesse appartengano a
persona obbligata per l’infrazione.
Nell’effettuare il sequestro, si dovranno
osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di
procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
In materia dovranno comunque osservarsi le norme
della legge 24 Novembre 1981,n.689 e del
DPR 22 Luglio 1982, n. 571.
Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro deposito.
Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all’autorità competente.