REGOLAMENTO PULIZIA RURALE

 

INDICE

 Titolo I

GENERALITA’ DEL REGOLAMENTO

Art. 1. Limiti del regolamenti

Art. 2. Oggetto del servizio di polizia rurale

Art. 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale

Art. 4. Ordinanze del Sindaco.

Titolo II

RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

Art. 5. Passaggio sui fondi privati

Art. 6. Passaggio su fondi comunali

Art. 7. Sentieri panoramici

Art. 8. Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

Art. 9. Sciami di api.

Art. 10. Appropriazione di prodotti

Art. 11. Controllo su appropriazione dei prodotti

Art. 12. Innaffiamento per aspersione di ortaggi

Art. 13. Assunzione bestiame forestiero a soccida

Art. 14. Esecuzione impianti

Art. 15. Divieti

Titolo III

CACCIA, PESCA

 Art. 16. Caccia e pesca

Art. 17. Costruzione dei fabbricati rurali

Art. 18 – Divieto di abbandono di rifiuti

Art. 19. Depositi di esplosivi ed infiammabili

Art. 20. Acque piovane e non

Art. 21. Stalle e concimaie

Art. 22. Cani da guardia

Art. 23. Abbeveratoi per animali

Titolo V

FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE

Art. 24. Disciplina su alberi di alto fusto (altezza oltre 3 metri), per  piantamento
o per nascita spontanea.

Art. 25. Disciplina piantamento alberi di medio fusto (altezza tra 1 metro e 3 metri)

Art. 26 – Norme da osservarsi per i nuovi piantamenti

Art. 27. Libero deflusso delle acque

Art. 28. Distanze per fossi, canali e alberi

Art. 29. Regimazione delle acque

Art. 30. Spurgo e pulizia fossi e canali

Art. 31. Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde

Art. 32. Lavorazioni del terreno

Art. 33. Canali ed opere consortili

Art. 34. Dilavamento superficiale acque piovane

Art. 35. Difesa contro le malattie delle piante

Art. 36. Danni da deriva

Art. 37 . Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.

Art. 38. Contenitori di antiparassitari

Art. 39. Residui di coltivazione

Art. 40. Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

TITOLO   VII

norme relative al pascolo

capo I del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.

capo II del bestiame trovato incustodito

capo III el transito delle mandrie e dei greggi

TITOLO  VIII

norme relative alla protezione delle piante

TITOLO  IX

 norme per i terreni soggetti a vincolo idrogeologico-forestale

TITOLO X

 disposizioni  relative  agli  incendi dei  fabbricati  rurali

TITOLO  XI

norme relative alle acque

TITOLO XII

malattie bestiame e trasporto letame

Titolo XIII

manutenzione ed uso delle strade

TITOLO XIV

disturbo della quiete pubblica

TITOLO XV

rispetto  della sicurezza, della salute e della tranquillita’ altrui.

  TITOLO XVI

controlli e sanzioni

TITOLO XVII

esercizio dell’apicoltura

 TITOLO XVII

disposizioni transitorie e finali

 

 

 

 

REGOLAMENTO

 

Titolo I

 

GENERALITA’ DEL REGOLAMENTO

 

Art. 1. Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte
 della zona rurale .

 INDICE

Art. 2. Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune:

- la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere
 le coltivazioni, le attività agricole, la realtà rurale nella sua globalità;

- la tutela,conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell’interesse dell’attività agraria;

-  il rispetto dell’ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi,
rii ed altre opere di drenaggio a difesa del territorio;

-  il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico;   

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Art. 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della
 Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, a norma delle disposizioni
vigenti. In assenza di Polizia Municipale, tale servizio può essere svolto su incarico specifico del
Sindaco da Messo Comunale, Cantoniere Comunale, Assessore o Consigliere Comunale.

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Art. 4. Ordinanze del Sindaco.

Le ordinanze emanate dal Sindaco o dai funzionari comunali competenti, ai sensi delle disposizioni
 vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto
 per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all’adempimento, le disposizioni legislative
 o regolamenti di base alle quali è fatta l’intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

 INDICE 

Titolo II

 

RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

 

Art. 5. Passaggio sui fondi privati

E’ proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti
 e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente
 il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti
 pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente
 acquistata o il permesso ottenuto dal proprietario. Non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o
espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è
concesso solo ai pedoni.

E’ vietata qualsiasi forma di occupazione  anche  temporanea di fondi ed aree agro-silvo-pastorali o incolti,
 nonché di manufatti rurali ed agresti, sia di proprietà pubblica, che privata senza il consenso del proprietario
e/o dei legittimi beneficiari.

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Art. 6. Passaggio su fondi comunali

E’ vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i
terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate nell’articolo precedente.

E’ vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E’
pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade
pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco ed averne ottenuta l’autorizzazione.

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Art. 7. Sentieri panoramici

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma
organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.

Il concessionario di tali autorizzazioni è responsabile di tutte le attività agricole condotte sul fondo,
comprese le aspersioni di antiparassitari e di sostanze contro le erbe infestanti e di tutte quelle
operazioni che possono in qualche modo causare danno a coloro che percorrono tali sentieri.

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Art. 8. Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

E’ vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli
da motocross e motori in genere senza specifico consenso degli aventi diritto.

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Art. 9. Sciami di api.

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari
su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali
danni  alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell’articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori
potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando
il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

In base all’art. 843cc il proprietario del fondo può impedirne l’accesso se raccoglie e consegna lo sciame al proprietario

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Art. 10. Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare
 e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto,
 dovrà essere presentato ad ogni richiesta
 agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad altri incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo
 sia consenziente ecostantemente presente
sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della
 coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l’annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito,
 appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

E’ vietato recuperare le nocciole dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita autorizzazione
 del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.

Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta
 dei funghi.

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Art. 11. Controllo su appropriazione dei prodotti

Gli incaricati del servizio di Polizia Rurale quando sorprendono in campagna persone che abbiano con
 sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra e che non siano in grado
 di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle
ai competenti uffici Municipali per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti loro
 dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.

Analogo provvedimento possono assumere, specialmente al tempo dei raccolti, nei confronti di coloro
 che, dando sospetto di furto, si trovino a vagare per la campagna.

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 Art. 12. Innaffiamento per aspersione di ortaggi

  E’ proibito innaffiare per aspersione gli ortaggi           con liquami di pozzo nero, con colaticcio,
 o acque luride o inquinate;

L'utilizzazione in agricoltura degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici è disciplinata ai
sensi dell'art.7 della L.R. 3 luglio 1996, n.37 e s.m.i;

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Art. 13. Assunzione bestiame forestiero a soccida

Il soccidario e il soccidante al momento della stipula del contratto devono segnalare la cosa al
 servizio veterinario competente per gli adempimenti di registrazione in banca dati nazionale
dell’anagrafe zootecnica previsti dalla normativa in materia. 

Art. 14. Esecuzione impianti

 E' vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune.
 E' pure vietato piantare siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali.

  INDICE

Art. 15. Divieti

 Con richiamo all'art. 626 n. 3 del Codice Penale, è vietato, senza il consenso del conduttore,
 di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

 

Titolo III

 

CACCIA, PESCA

 

 

 Art. 16. Caccia e pesca

L’esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

  INDICE

Titolo IV

 

COSTRUZIONI E CASE RURALI

 

  

Art. 17. Costruzione dei fabbricati rurali

Art. 18 – Divieto di abbandono di rifiuti

E’ vietato depositare o abbandonare rifiuti, carrozze o rottami di macchine agricole in prossimità
 delle abitazioni o in campagna aperta.

I rifiuti dovranno essere smaltiti con le modalità delle vigenti disposizioni  mediante deposito
 negli appositi contenitori o aree  di raccolta, mentre i rottami di macchinari presso le officine
autorizzate per la demolizione.

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Art. 19. Depositi di esplosivi ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed
infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l’interessato dovrà sottostare alle disposizioni che
 disciplinano tale materia.

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Art. 20. Acque piovane e non

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo
da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e
 delle acque d’uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc..

E’ vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o di creare ristagni in fondi
 confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d’igiene e sanità previste dalla legge.
E’ vietato tenere latrine non conformi alle norme igieniche e sanitarie vigenti.

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Art. 21. Stalle e concimaie

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia,
 costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS.
 27 Luglio  1934, n. 1265, nonché dal regolamento comunale d’igiene.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d’acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno
 essere autorizzati, previo parere del servizio d’igiene pubblica in aperta campagna lontano dalle
abitazioni a conveniente distanza da corsi d’acqua ed in località che non diano luogo, per la loro
posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l’acqua del sottosuolo. Restano ferme per gli
allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1° classe.

 

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Art. 22. Cani da guardia

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi
 ma devono essere assicurati ad idonea catena, salvo che l’edificio o il luogo da vigilare siano
recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

Le piccole attrezzature di riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi
 debbono essere alla distanza minima di 5 metri dal confine delle proprietà vicine.

I cani non condotti al guinzaglio quando si trovino in luogo pubblico devono essere muniti di
museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da

caccia quando vengono rispettivamente utilizzati in presenza del proprietario per la guardia delle
greggi e per la caccia.

 

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Art. 23. Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E’ vietato di lavare in essi il bucato e
di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli
animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli. Le vasche per abbeverare gli animali devono
essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

 

 INDICE

TITOLO V

FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE

 

Art. 24. Disciplina su alberi di alto fusto (altezza oltre 3 metri), per  piantamento o per nascita spontanea.

         1 ) Per i piantamenti a filare unico da porsi lungo le strade comunali la distanza da osservarsi
è di metri 4 dal confine strada (ciglio esterno del fosso di scolo stradale). Se non esiste fosso
laterale di scolo la distanza da osservarsi è di metri 5 dal margine carreggiabile.

 

        2) Per i piantamenti a più filari o a bosco da porsi vicini a terreni coltivati  (prati o campi), la
distanza da osservarsi è di metri 12 dal confine del vicino, ovunque cada e di 6 metri dal confine
del vicino per i terreni palesemente non coltivati ed abbandonati.

 

         3) Per i piantamenti da porsi vicino ai fabbricati la distanza da osservarsi è di metri 15 dai
muri perimetrali.

 

         4) Per i piantamenti da porsi vicino ad opere di recinzione in mu­ratura, malta cementizia o
simili, anche se la parte superiore di dette opere è costituita da rete metallica o altri materiali a
completamento del muretto base, la distanza da osservarsi è di metri 12. Qualora la distanza tra le
opere di recinzione e muri perimetrali del fabbricato sia inferiore ai metri 5, la distanza da
osservarsi per il piantamento è di metri 15 dai  muri perimetrali del fabbricato.

 

5) Per i piantamenti di pioppi e conifere da porsi lungo le strade comunali la distanza da
osservarsi è di metri 7 dal confine strada (ciglio esterno del fosso di scolo stradale).

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 Art. 25. Disciplina piantamento alberi di medio fusto (altezza tra 1 metro e 3 metri)

 1) Per i piantamenti di alberi di medio fusto da porsi lungo le strade comunali la distanza da
 osservarsi è di metri 3 dal margine carreggiabile della strada
.

        2) Per i piantamenti da porsi vicino a terreni coltivati (prati e campi), la distanza da osservarsi
dal confine del vicino, ovunque cada, è di m.3
.

       3)  Per i piantamenti da porsi vicino ai fabbricati la distanza da osservarsi
è di metri 7 dai muri perimetrali
.

        4)In deroga al disposto dell’art. 892 c.c. la distanza da osservarsi per i vigneti è di metri 1,50
dai confini della strada pubblica .

        5) In deroga al disposto dell’art. 892 c.c. la distanza  da osservarsi per le piantagioni  a vivaio
è di metri 3,00 dai confini , le piantine costituenti il vivaio  dovranno tuttavia essere rimosse  entro
 tre anni  dalla loro messa a dimora .

 

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Art. 26 – Norme da osservarsi per i nuovi piantamenti

       1) Per i piantamenti da porsi vicino a terreni già coltivati a piantagione la distanza da
osservarsi deve essere pari a quella insita tra la piantagione esistente ed il confine del vicino
.

       2 ) La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e di frutta nell'interno dei recinti
con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento,
ma ricade nel­le disposizioni del codice civile.

       3) Per quanto non è espressamente disposto dal presente regola­mento si fa rinvio a quanto
dispone il codice civile, il codice di proce­dura civile ed ogni altra norma legislativa in materia.

E’ fatto assoluto divieto di reimpianto e obbligo di taglio periodico degli Alberi a crescita
spontanea. Per tutti gli altri casi, non contemplati dal presente Regolamento, si dovrà fare
riferimento al vigente Codice Civile, ed in particolare agli artt. 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898,
899”.

Per la messa dimora di piante da giardino e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato
dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile, salvo per le
siepi e gli arbusti che devono avere una distanza minima di MEZZO METRO dal confine vicinale.

 E’ vietato eseguire piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in
corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilità.

E’ concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento,
previa richiesta e sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o
conduttore del fondo, purché la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle
messe a dimora.

        4) Le presenti norme abrogano tutte le disposizioni regolamen­tari precedentemente adottate.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti, an­che se contrari al presente regolamento, per le piantagioni o le
coltivazioni esistenti all'atto della sua entrata in vigore, e fino al loro abbattimento.
L’Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a
spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi, ed arbusti che siano piantati o che crescano
spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.

 

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 Art. 27. Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono
impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i rii, fossi e canali in modo tale
da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e le sponde dovranno essere tenute
sgombre da alberi, sottobosco, sterpaglie e quant’altro possa impedire il deflusso delle acque.

In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune
potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore.

 

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Art. 28. Distanze per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere,
come minimo, pari a m. 1,50 indipendentemente dalla profondità dei medesimi e salvo diversi
 accordi tra i confinanti

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va  sempre mantenuta a m. 1,50 e
viene misurata dal punto d’inizio della scarpata  ove esistente ovvero alla base dell’opera di
sostegno, dal ciglio stradale negli altri casi.

Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle distanze previste dall’allegato “A” al
presente regolamento.

 

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Art. 29. Regimazione delle acque

E’ necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di
drenaggio sotterraneo.

Per evitare ristagno dell’acqua è consigliabile sfociare nei rivi, nei fossi e nei canali
concordemente con i proprietari.

E’ proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture
 delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque di deviare l’acqua piovana o sorgiva dal
suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E’ altresì proibito convogliarla con tubazioni od
altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante.

Queste opere vanno concordate con i confinanti, che anche se danno il loro consenso per
l’attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il
deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le
acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor
pendio.

 

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Art. 30. Spurgo e pulizia fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di
provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in
caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e
danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l’accesso alle
proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari.

 

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Art. 31. Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o
danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i fondi confinanti o il
ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per
l’accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade, senza ostacolare l’accesso
degli aventi diritto e impedendo la libera visuale.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali hanno l’obbligo altresì di tenere pulite le
scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno
franato nella cunetta stradale.

In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune
potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione
accertata.

 

 INDICE

Art. 32. Lavorazioni del terreno

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono lavorare il terreno
dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso uno spazio di  almeno m.
1,50 per creare la regolare capezzagna e per volgere l’aratro ed i mezzi meccanici senza provocare
danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Inoltre, dovendo provvedere all’impianto di nuovi vigneti o al reimpianto di esistenti su
appezzamenti situati lungo strade comunali o di grado superiore (provinciali, statali) tra il fondo
coltivato ed il ciglio della strada o dalla cunetta ove esistente,deve essere rispettata la distanza
minima di 3 metri onde permettere la formazione della capezzagna e di 2 metri qualora l’impianto
delle viti avvenga in senso longitudinale rispetto alla strada . Gli impianti già esistenti all’entrata
in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano ad una distanza inferiore a 3 metri
sono tollerati purché siano collocati a non meno di metri 1,5 dal ciglio della strada medesima:

In ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici,
verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei
danni arrecati oppure al ripristino a loro spese.

 

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Art. 33. Canali ed opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all’irrigazione ed allo scolo
delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

 

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Art. 34. Dilavamento superficiale acque piovane

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a rittochino) e degli altri
coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà
e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade
sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro
sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione dev’essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine
di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite
lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si
ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari
ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

 

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TITOLO VI

IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA PER LA DIFESA DALLE MALATTIE DELLE PIANTE

 

Art. 35. Difesa contro le malattie delle piante

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi
all’agricoltura, l’Autorità comunale, d’intesa con i competenti uffici provinciali per l’agricoltura e
con l’osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta,
disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai
conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in
conformità della legge 18 Giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante
coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 Giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel
regolamento per l’applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 Ottobre 1933, n. 1700, e
modificate con R.D. 2 Dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a
qualunque titolo, ed altri comunque interessati all’azienda, di denunciare all’Autorità Comunale, al
competente Servizio Regionale per l’agricoltura o all’Osservatorio fitopatologico, la comparsa di
insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili
o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all’uopo
indicati;

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altre persone comunque
interessate all’azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte
all’infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall’Osservatorio fitopatologico
competente per il territorio.

Nella lotta contro i parassiti della vite e degli alberi da frutto dovranno essere usati i principi attivi
che non siano tali da creare danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli operatori agricoli, i
quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di evitare i pericoli di inquinamento
dell’ambiente e diffusione nociva per piante, animali e persone.

L’eventuale lotta contro le erbe infestanti, deve essere condotta con principi attivi che non possano
recare danni ad animali e persone.

Deve essere data preventiva comunicazione al Servizio di Igiene pubblica ed al Comune dei
programmi di trattamenti  che utilizzano presidi sanitari di I^ classe tossicologica. La
comunicazione deve contenere:

1) il nominativo del committente

2) il nominativo del responsabile del trattamento e gli estremi del patentino per l’uso di prodotti di
I^  classe.

3) una descrizione del territorio con la segnalazione di zone sensibili (corsi d’acqua, abitazioni,
allevamenti, approvvigionamenti idrici, ecc.)

4) le colture da trattare

5) l’indicazione del presidio sanitario usato per singola coltura, gli estremi della registrazione e le
quantità previste

6) l’indicazione dei mezzi con cui saranno effettuati i trattamenti

7) il sistema previsto per lo smaltimento dei contenitori vuoti.

 

 INDICE

Art. 36. Danni da deriva

Le operazioni di diserbo o di difesa antiparassitaria dovranno essere effettuate in condizioni
metereologiche tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare, ed
adottando tutte le precauzioni onde evitare il fenomeno della deriva.

 

 INDICE

Art. 37 . Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.

I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere effettuati secondo le prescrizioni del
Ministero della Sanità , su superfici di terreno coltivate a monocoltura sufficientemente estese
(particelle contigue di almeno 10 ettari) evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i
confini stabiliti.

All’interno delle zone da trattare le zone sensibili (abitazioni, sorgenti, corsi d’acqua, allevamenti
di bestiame, strade aperte al traffico) devono essere tenute ad almeno 150 metri dalla linea di volo
ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri.

Non è invece ammesso il sorvolo sulle zone abitate.

 

 INDICE

Art. 38. Contenitori di antiparassitari

Non è consentito abbandonare all’aperto interrare o bruciare contenitori di prodotti antiparassitari
di qualsiasi genere.

 

 INDICE

Art. 39. Residui di coltivazione

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui
delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati con bruciamento,
sminuzzamento e relativo interramento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

 

 INDICE

Art. 40. Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

Al fine di evitare il diffondersi di insetti infestanti (ad esempio metcalfa) i terreni incolti o a
gerbido  devono essere convenientemente e regolarmente ripuliti sull’intera superficie. Le
operazioni di ripulitura dei terreni dovranno essere eseguite nei mesi estivi.

 

Qualora il proprietario del fondo a gerbido non provvedesse alla pulizia dello stesso, il confinante
può segnalare il mancato adempimento all’Ufficio di Polizia municipale che provvede al
preventivo accertamento e ad avvisare il Sindaco il quale può emanare eventuale ordinanza in
merito.

 

 Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita  dal
Comune che  potrà poi farsi rimborsare le spese dai proprietari dei fondi ingerbiditi.

 

Previa perizia asseverata di un esperto in materia, designato dalla Commissione dell’agricoltura, è
fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di
gravi infezioni (Oidio, Peronospora, metcalfa, flavescenza dorata, ecc..) Le spese della perizia
saranno comunque addebitate al proprietario del  fondo a gerbido.

 

Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il comune potrà fare eseguire l’estirpo. In
tal caso, tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

 

 INDICE

TITOLO   VII

NORME RELATIVE AL PASCOLO

 

CAPO I - Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.

 

 Art. 41.

Nessuno può condurre animali a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca e stagione dell'anno,
senza essere munito di licenza scritta dal conduttore del fondo. La licenza dovrà essere esibita ad
ogni richiesta degli agenti di Polizia rurale o della for­za pubblica.

 

 Art. 42.

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla
generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio
Comunale e su­bordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimen­to degli usi
civici e delle leggi forestali.

  

 Art. 43.

Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed all'arti­colo 672 del Codice Penale è vietato lasciare
bestiame al pascolo, sia sui fondi comunali, sia sui fondi privati, senza custodi, salvo in aree
recintate che non permettano la  fuoriuscita del bestiame.

­ 

 Art. 44.

E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, siano pubbliche che private
e lungo i fossi delle medesi­me, sugli argini dei fiumi e torrenti.

 

Art. 45.

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi,
tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà
circo­stanti.

 

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CAPO II - DEL BESTIAME TROVATO INCUSTODITO
 

Art. 46.

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusiva­mente sui fondi comunali o di proprietà
altrui e lungo le strade viene se­questrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato
rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 843, 924 e 925 del Codice
Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell’autorità giudiziaria per assicurare il
risarcimento del danno patito dall'En­te o dai privati.

 

 INDICE

CAPO III - DEL TRANSITO DELLE MANDRIE E DEI GREGGI

 

Art. 47.

I mandriani, i pastori e i caprai che per ragioni di pa­scolo intendono trasferire il loro bestiame nel
territorio di questo Comu­ne, devono farne domanda al Sindaco ed ottenere analogo foglio di
autorizzazione nel quale saranno indicate con precisione le strade da seguir­si nello spostamento.

 

Art. 48.

Tale domanda dovrà contenere:

  a) l'indicazione dei luoghi dove il richiedente tiene o conduce a pa­scolo il bestiame;

b) l’indicazione della specie e del numero degli animali che si vo­gliono introdurre;

c) l'indicazione delle strade che si intendono seguire e dei luoghi di sosta dalla località di partenza
a quella di arrivo.

 

- Per gli ovini dovrà inoltre essere presentato il certificato relativo alle condizioni sanitarie degli
animali.

 

 INDICE

TITOLO  VIII

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE  DEI DANNI ARRECATI ALLE PIANTE DAGLI ANIMALI   DOMESTICI O DALL'UOMO

 

Art. 49.

E' proibito legare animali alle piante o comunque la­sciare che gli animali danneggino le piante
appartenenti al Comune o ai privati.

 

Art. 50.

E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai
prodotti.

  

 INDICE

TITOLO  IX

 NORME PER I TERRENI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE

 

Art. 51.       

 a) Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico l'utilizzazione dei boschi, dei terreni pascolivi, dei
terreni cespugliati, il pascolo dei boschi e nei terreni cespugliati, il dissodamento dei terreni nudi e
saldi, la lavorazione dei terreni a coltura agraria, la riduzione dei boschi e dei terreni nudi e saldi in
altre qualità di coltura e qualsiasi movimento di terreno sono soggetti all’osservanza delle
disposizioni delle leggi e dei regolamenti forestali in vigore.

 

b)  Alberi di Natale.

 Con richiamo all'art. 22 delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, le piante, rami o
cimali, destinati al commercio degli “Al­beri di Natale” provenienti sia da boschi sia da vivai,
debbono es­sere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegni rila­sciati o prescritti
dall'Amm. Economia Montana e Foreste, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o colture
legittimi.

I contrassegni saranno quelli prescritti dall'Autorità Forestale per gli alberi, rami o cimali
provenienti dai boschi; per quelli provenienti dai vivai potranno anche essere forniti e autenticati
dalla ditta produt­trice.

 

 INDICE

TITOLO X

DISPOSIZIONI  RELATIVE  AGLI  INCENDI DEI  FABBRICATI  RURALI

  

Art. 52.

Con richiamo all'art. 449 del Codice Penale, per allon­tanare. e prevenire il pericolo di incendio
dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

 

       a) gli edifici e le case dove si accendono fuochi dovranno essere muniti di camini ben costruiti
e sistemati in maniera tale che la loro superficie esterna ri­sulti discosta da qualsiasi orditura
combustibile ed in particolare dalle travi e dai travetti in legno del tetto. Tali camini dovranno
sporgere sopra i tetti dell'altezza necessaria ad assicurare il loro buon tiraggio;

 

       b) le case sul cui tetto sono aperte finestre dei fabbricati attigui più alti, dovranno avere i
fumaioli ad un'altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;

 

       c) è proibito di adoperare nelle stalle, nei fienili o nei luoghi dove sono depositi di legna,
carbone, paglia od altra materia facilmente in­fiammabile e nei fabbricati adibiti ad azienda
agricola, fiamme, aperte o installazioni elettriche irrazionalmente disposte e fatte con fili
insufficientemente isolati.

  

Art. 53.

IN CASO Dl INCENDIO

       A)  nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, poz­zi o serbatoi, né quello dei
propri utensili adatti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si
introducano nella casa e sui tetti, con i  relativi attrezzi ove lo richieda chi dirige l'opera di
spegnimento o di isolamento, salva la rifusione dei danni a chi di ra­gione;

 

       B) qualora fossero previsti impianti di conduttura in pressione per la distribuzione idrica, tali
impianti siano muniti di idranti (o bocche d'in­cendio) a raccordo del tipo UNI.

 

 

Art. 54.

E' proibito accendere, sia di giorno sia di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi e falò per le
vie e le piazze pubbliche e vicino alle case od ai pagliai.

 

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TITOLO  XI

 NORME RELATIVE ALLE ACQUE

 

Art. 55.

E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le acque pubbliche.

 

Art. 56.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso
domestico e l'acqua di ri­fiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

 

Art. 57.

A norma dell'art. 632 del Codice Penale è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva
dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade.

 

Art. 58.

A norma dell'art. 632 del Codice Penale nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo
i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei ca­nali
di scolo.

 

Art. 59.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere in­nocue le acque di scorrimento e regolarne il
deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le
acque non possano produrre erosioni.

 

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TITOLO XII

MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME

 

 Art. 60. Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all’Autorità
Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo,
compresa fra quelle indicate nell’Art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 Febbraio 1954,
n.320 e nella circolare n.55 in data 05 Giugno 1954 dell’Alto Commissariato per l’igiene e la
sanità.

 

Art. 61. Malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell’intervento dell’Autorità sanitaria cui sia
stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà
provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e
dei corsi d’acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno
uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

 

Art. 62. Animali morti per malattie infettive

L’interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve
essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Servizio veterinario dell’A.S.L. locale .

 

Art. 63. Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di
manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E’ vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

 

Art. 64. Trasporto del letame, e spurgo di pozzi neri

Per il trasporto del letame d’ogni genere e per lo spurgo di pozzi neri dovranno essere osservate le
disposizioni del regolamento d’igiene.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o
rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il
trasporto nell’attraversamento di centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie autorizzate) ed in
luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere interrato mediante
fresatura o analoga operazione agricola entro 24 ore dallo spandimento a decorrere dal 1^ aprile al
31 ottobre.

 

Art. 65. Spandimento liquame

Lo spandimento del liquame stoccato a norma di legge nelle apposite vasche, potrà essere eseguito
esclusivamente nei terreni comunicati alla Provincia nel Piano di smaltimento da questa
autorizzato e deve essere interrato immediatamente mediante fresatura o operazione agricola
analoga.

 

Art. 66. Stoccaggio della pollina

Lo stoccaggio della pollina proveniente da allevamenti zootecnici deve avvenire nel rispetto della
vigente normativa in materia di utilizzo e smaltimento in agricoltura dei reflui zootecnici, e nel
 caso di spandimento dovrà essere immediatamente interrata mediante fresatura od analoga
operazione.

  

 INDICE

TITOLO XIII

MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

 

 Art. 67.

 Sulle strade dove il Comune  effettua il servizio di sgombero neve al fine di mantenere la
carreggiata libera i proprietari dei terreni limitrofi a dette strade dovranno tagliare, annualmente, i
rami delle piante e degli arbusti, compresi nella fascia di due metri di profondità e per metri
quattro in altezza, per evitare che piegandosi sotto il peso della neve ostruiscano il sedime stradale.

Dovranno altresì essere tagliati  su tutte le strade comunali e vicinali i rami e gli alberi secchi che
costituiscono pericolo per la circolazione stradale.

  

 Art. 68.
Gli interventi eseguiti dal Comune, per mancata manutenzione arborea da parte dei proprietari dei
 fondi saranno addebitati agli stessi proprietari.

 

 Art. 69. 

Nelle strade interpoderali gli aventi diritto di passaggio, qualora i frontisti non abbiano provveduto
a tagliare i rami e gli arbusti che impediscono il libero transito ai mezzi agricoli, possono
provvedere direttamente, previo avviso scritto ai proprietari frontisti, lasciando il legname tagliato
ordinatamente accatastato.

 

 Art. 70. Transito di mezzi cingolati

E’ fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e
classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale
norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal
Sindaco in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali
cingolati.

 

Art. 71. Strade vicinali ed interpoderali

Coloro che, transitando su strade comunali, interpoderali e vicinali con carichi eccessivi, le
danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese.

 E’ vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali o
vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l’uso
delle stesse.

Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione
delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La necessità di spese o di
manodopera è stabilita da chi ne fa maggiormente uso. La misura della quota di concorso sarà
proporzionata alle dimensioni dei terreni di ogni proprietario.

Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.

 

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TITOLO XIV

DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

 

Art. 72. Colture agrarie e loro limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di
bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i
vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i
provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle
colture.

 

Art. 73. Allevamenti

E’ vietato l’allevamento nei pressi di centri abitati di animali particolarmente fastidiosi.

 

 INDICE

 

TITOLO XV

RISPETTO  DELLA SICUREZZA, DELLA SALUTE E DELLA TRANQUILLITA’ ALTRUI.

  

Art. 74. Colture agrarie e loro limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di
bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i
vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i
provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle
colture.

 

Art. 75. Accensione fuochi

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti senza
essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d’incendio. In nessun caso si possono
accendere fuochi all’aperto se non a distanza superiore a 100 ml. dalle case, stalle, fienili, pagliai e
simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di
persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. I fuochi
dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

 

Art. 76. Prevenzione incendi

E’ proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le
vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità
competenti.

 

Art. 77. Disboscamento e modifiche del suolo

Le domande per disboscamenti e per svincoli idrogeologici, volte rispettivamente alla Guardia
Forestale ed alla Regione Piemonte onde ottenere le debite autorizzazioni, debbono essere
depositate in copia presso il Comune per opportuna conoscenza.

  

 INDICE

TITOLO XVI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 78. Violazioni e sanzioni

 

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Sindaco, dal responsabile
del servizio competente, dal Messo Comunale, dagli Assessori e Consiglieri incaricati, dagli
Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da
disposizioni speciali, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 51,65 ad euro 516,46. Si applicano le vigenti norme in materia di pagamento in misura
ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione previste dalla già citata legge 689/81. Per le
violazioni di cui all’articolo 50 e 51 si applica una sanzione amministrativa da euro 258,23 ad euro
1549,37.

 

Art. 79. Ripristino ed esecuzione d’ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l’organo competente  può ordinare la rimessa in
pristino e disporre l’esecuzione d’ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate,
quando ricorrono gli estremi

 

Art. 80. Omissione di ottemperanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dall’organo competente, salvi i
casi previsti dall’Art.650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali,è
punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 103,29 ad  euro 1032,91.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore,
in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della
concessione o dell’autorizzazione nei casi seguenti:

1. Per recidiva nell’inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla
disciplina dell’attività specifica del concessionario;

2. Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino,conseguenti al fatto
infrazionale;

3. Per la morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza
della concessione;

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si
sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è
stata inflitta.

 

Art. 81. Sequestro e custodia

I funzionari e gli agenti, all’atto di accertare l’infrazione, possono procedere al sequestro cautelare
delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l’infrazione e debbono procedere al
sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a
persona obbligata per l’infrazione.

Nell’effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di
procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 Novembre 1981,n.689 e del
DPR 22 Luglio 1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro deposito.

Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all’autorità competente.

 

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