REGOLAMENTO EDILIZIO CEBANO

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 in data 13/06/2006

 

I N D I C E 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.     1     Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

 Art.     2     Formazione della Commissione Edilizia

 Art.     3    Attribuzioni della Commissione Edilizia 

Art.   4       Funzionamento della Commissione Edilizia

  

TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

 

Art.   5       Certificato urbanistico (C.U.)

 

Art.   6       Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

 

Art.   7       Domanda di permesso di costruire/denuncia di inizio attività e progetto municipale

 

Art.   8       Rilascio di permesso di costruire

 

Art.   9       Diniego di permesso di costruire/ordine di non effettuare interventi soggetti a denuncia

      di inizio attività

Art.   10      Comunicazione dell'inizio dei lavori

 

Art.   11      Voltura di permesso di costruire

 

Art.   12      Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità

 

 

TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

 

Art.   13      Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

 

Art.   14      Altezza della costruzione (H)

 

Art.   15      Numero dei piani della costruzione (Np)

 

Art.   16      Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal

ciglio stradale (Ds)

Art.   17      Superficie coperta della costruzione (Sc)

 

Art.   18      Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

 

Art.   19      Superficie utile netta della costruzione (Sun)

 

Art.   20      Volume della costruzione (V)

 

Art.   21      Superficie fondiaria (Sf)

 

Art.   22      Superficie territoriale (St)

 

Art.   23      Rapporto di copertura (Rc)

 

Art.   24      Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

 

Art.   25      Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

 

Art.   26      Indice di densità edilizia fondiaria (If)

 

Art.   27      Indice di densità edilizia territoriale (It)

 

Art.   27 bis    Disposizione transitoria

 

 

TITOLO    IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

 

Art.   28      Salubrità del terreno e della costruzione

 

Art.   29      Allineamenti

 

Art.   30      Salvaguardia e formazione del verde

 

Art.   31      Requisiti delle costruzioni

 

Art.   32      Inserimento ambientale delle costruzioni

 

Art.   33      Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

 

Art.   34      Interventi urgenti

 

Art.   35      Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

 

 

TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

 

Art.   36      Altezza interna dei locali abitativi

Art.     37    Antenne

Art.     38   Chioschi e mezzi pubblicitari

 Art.     39    Coperture, canali di gronda e pluviali

 Art.     40     Cortili e cavedi

 Art.     41    Intercapedini e griglie di aerazione

 Art.   42      Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

Art.     43     Muri di sostegno

 Art.     44    Numeri civici

 Art.     45    Parapetti e ringhiere

 Art.     46    Passaggi pedonali e marciapiedi

 Art.     47    Passi carrabili

 Art.  48      Piste ciclabili

 Art.     49    Portici e "pilotis"

 Art.     50   Prefabbricati

 Art.     51   Rampe

 Art.     52   Recinzioni e cancelli

 Art.     53  Serramenti

 Art.     54    Servitù pubbliche

 Art.     55   Soppalchi

 Art.     56   Sporgenze fisse e mobili

Art.     57   Strade private

 Art.     58  Terrazzi

 

 TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE

 Art.   59      Prescrizioni generali

 

Art.   60      Richiesta e consegna di punti fissi

 

Art.   61      Disciplina del cantiere

 

Art.   62      Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

 

Art.   63      Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

 

Art.   64      Scavi e demolizioni

 

Art.   65      Rinvenimenti

 

Art.   66      Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

 

 

TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

 

Art.   67      Vigilanza e coercizione

 

Art.   68      Violazione del regolamento e sanzioni

 

 

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art.     69     Deroghe

 

Art.   70      Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

 

 

 

TITOLO I

 DISPOSIZIONI GENERALI

  

Art. 1  Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

 1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio1999,

n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso

 del suolo’), disciplina:

 

          a)  la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;

 

          b)  gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;

 

          c)  i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;

 

          d)  l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;

 

          e)  le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;

 

          f)   l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;

 

          g)  la vigilanza e le sanzioni.

 

2.  Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

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Art. 2  Formazione della Commissione Edilizia 

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

 

2.  La Commissione è composta da numero sei componenti, designati dal Consiglio Comunale di cui n° 2  proposti dalla minoranza consiliare; tra questi, in sede di prima riunione della Commissione Edilizia successiva alla nomina, vengono individuati il Presidente e il Vicepresidente.

 

3.  I membri sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e/o dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

 

 4. In conformità al disposto di cui alla L.R. 03/04/1989 n°20, art.14, primo comma, uno dei suddetti membri deve
essere un esperto con specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela
degli stessi.

 

 5. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo
grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in
 rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche
sottoposte alla Commissione;
non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta
e del Consiglio comunale e i loro parenti fino al secondo grado compreso nonché eventuali soci.

 

 6. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha designata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per
non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

 

 7. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

 

 8. I componenti della Commissione decadono:

 

          a)  per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

 

          b)  per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

 

 9. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

 

 10.      I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data

di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

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Art. 3  Attribuzioni della Commissione Edilizia

  1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

 

     a)      il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, eventualmente i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

 

     b)      l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

 

 2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui
al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

 

 3. Il Sindaco o l'Assessore/consigliere delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale, l’Ufficio tecnico comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

 

          a)  strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

                         b)         convenzioni;

                         c)         programmi pluriennali di attuazione;

                         d)         regolamenti edilizi e loro modifiche;

                         e)    modalità di applicazione del contributo di concessione;

 f)     progetti di opere pubbliche;

 g)   denunce di inizio attività di particolare complessità.
 

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Art. 4  Funzionamento della Commissione Edilizia 

 1. La Commissione, su convocazione del Presidente o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale delegato dal Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

 

 2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

 

 3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

 

 4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame,

alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel

verbale di cui al successivo comma 9.

 

 5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire; quando sia proprietario o

     possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

 

 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al
Presidente
di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali -
 di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

 

 8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

 

 9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.

 

10.       Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria
della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

 

11.       Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti.


 

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TITOLO II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

 Art. 5  Certificato urbanistico (C.U.)

 1.  La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca
la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

 

2.  Il certificato urbanistico è rilasciato dall’ Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:

 

          a)  le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;

 

          b)  l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;

 

          c)  i tipi e le modalità d'intervento consentiti;

 

          d)  le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;

 

          e)  le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;

 

          f)   i vincoli incidenti sull'immobile.

 

3.  Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

 

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Art. 6  Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

1.  La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore
dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile

a cui il certificato si riferisce.

 

2.  Il C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata, in particolare:

 

          a)  le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;

 

          b)  l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;

 

          c)  le modalità d'intervento consentite;

 

          d)  la capacità edificatoria consentita;

 

          e)  i vincoli incidenti sull'immobile.

 

3.  Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

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Art. 7     Richiesta di permesso di costruire/denuncia di inizio attività e progetto municipale

 1.  Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo,
abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all’Autorità comunale il permesso di costruire, o presenta la denuncia di inizio attività nei casi previsti dalle norme vigenti, per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.

 

2.  La richiesta di permesso di costruire/denuncia di inizio attività è composta dei seguenti atti:

 

          a)  domanda/denuncia di inizio attività indirizzata all’Autorità comunale contenente:

 

                   1) generalità del richiedente;

 

                   2)  numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;

 

                   3)  estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;

 

          b)  documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;

 

                        c)         progetto municipale.

 

3.  Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.

 

4.  Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:

 

                        a)         estratto della mappa catastale;

 

          b)  estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le

              prescrizioni significative per l'area d'intervento;

 

          c)  rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con
descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala
appropriata e documentazione fotografica;

 

          d)  specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;

 

          e)  documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;

 

          f)   simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;

 

          g)  planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.), delle eventuali aree per opere di urbanizzazione da cedere o assoggettare ad uso pubblico;

 

          h)  piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

 

                   1)  le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;

 

                   2)  le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;

 

                   3)  i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;

 

                   4)  i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;